Art. 1

Obblighi di informazione degli Stati membri

In vigore dal 20 feb 2018
La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata: 1) L'articolo 15 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 15 bis Obblighi di informazione degli Stati membri 1.   Gli Stati membri interessati garantiscono che gli operatori del settore del trasporto passeggeri, compresi gli operatori portuali e aeroportuali, le agenzie di viaggio (inclusi gli organizzatori di viaggi di caccia) e gli operatori dei servizi postali siano tenuti a richiamare l'attenzione dei loro clienti sulle misure di protezione stabilite nella presente decisione, in particolare fornendo in modo adeguato informazioni sui divieti principali ivi stabiliti ai viaggiatori che si spostano dalle zone elencate nell'allegato della presente decisione e ai clienti dei servizi postali. A tal fine, gli Stati membri interessati organizzano e conducono periodicamente campagne di sensibilizzazione del pubblico volte a promuovere e diffondere informazioni sulle misure di protezione stabilite nella presente decisione. 2.   Tutti gli Stati membri assicurano che su tutti i principali assi delle infrastrutture terrestri, quali le strade di comunicazione internazionale e reti stradali connesse, informazioni adeguate sui rischi di trasmissione della febbre suina africana e sulle misure di protezione stabilite nella presente decisione siano portate all'attenzione di tutti i viaggiatori in maniera chiara e visibile. In particolare, tali informazioni sono presentate in maniera facilmente comprensibile per i viaggiatori che provengono da, o si dirigono verso, le zone elencate nell'allegato della presente decisione o da paesi terzi a rischio di diffusione della peste suina africana. 3.   Gli Stati membri interessati coordinano le loro azioni per garantire che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano efficacemente diffuse dagli operatori del settore del trasporto e dagli operatori dei servizi postali a destinatari finali specificamente identificati.» 2) L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2018:263:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo