Art. 1

In vigore dal 12 feb 2018
1.   Ai fini dell’allegato V, punto 1.4.1, iii), della direttiva 2000/60/CE, nell’ambito dei propri sistemi di monitoraggio e classificazione gli Stati membri utilizzano i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi indicati nella parte 1 dell’allegato della presente decisione 2.   Qualora una valutazione della comparabilità per un elemento di qualità biologica non sia stata completata nell’ambito di un gruppo di intercalibrazione geografico, gli Stati membri, ai fini dell’allegato V, punto 1.4.1, iii) della direttiva 2000/60/CE, utilizzano nella classificazione dei sistemi di monitoraggio i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui alla parte 2 dell’allegato della presente decisione. 3.   Gli Stati membri possono utilizzare i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui all’allegato della presente decisione per stabilire il buon potenziale ecologico dei corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati secondo l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE.
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