Art. 3
Strumenti finanziari
In vigore dal 12 feb 2018
Strumenti finanziari
1. Lo strumento finanziario indicato di seguito, e descritto nell'allegato, riceve i contributi a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1293/2013:
—
lo strumento per il finanziamento privato dell'efficienza energetica.
2. L'attuazione del contributo allo strumento per il finanziamento privato dell'efficienza energetica e allo strumento di finanziamento del capitale naturale è affidata alla Banca europea per gli investimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2018:210:oj#art-3