Art. 3

Strumenti finanziari

In vigore dal 12 feb 2018
Strumenti finanziari 1.   Lo strumento finanziario indicato di seguito, e descritto nell'allegato, riceve i contributi a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1293/2013: — lo strumento per il finanziamento privato dell'efficienza energetica. 2.   L'attuazione del contributo allo strumento per il finanziamento privato dell'efficienza energetica e allo strumento di finanziamento del capitale naturale è affidata alla Banca europea per gli investimenti.
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