Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 feb 2018
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: (a)   «azienda agricola a superficie prativa»: un'azienda in cui l'80 % o più della superficie agricola disponibile per l'applicazione di effluente è costituita da prato; (b)   «bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini; (c)   «prato»: una superficie destinata a prato in via permanente o temporanea (intendendosi in quest'ultimo caso i terreni mantenuti a prato per un periodo inferiore a quattro anni); (d)   «parcella»: un singolo appezzamento o un insieme di appezzamenti di terreno, omogenei per quanto riguarda le coltivazioni, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione; (e)   «piano di fertilizzazione»: calcolo preliminare circa la prevista utilizzazione e disponibilità di nutrienti; (f)   «registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro utilizzo effettivo e del loro assorbimento.
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Definizioni (Art. 2 Decisione (UE) 2018/209) — Testo vigente | Portale Normativo