Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 feb 2018
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
(a) «azienda agricola a superficie prativa»: un'azienda in cui l'80 % o più della superficie agricola disponibile per l'applicazione di effluente è costituita da prato;
(b) «bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;
(c) «prato»: una superficie destinata a prato in via permanente o temporanea (intendendosi in quest'ultimo caso i terreni mantenuti a prato per un periodo inferiore a quattro anni);
(d) «parcella»: un singolo appezzamento o un insieme di appezzamenti di terreno, omogenei per quanto riguarda le coltivazioni, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;
(e) «piano di fertilizzazione»: calcolo preliminare circa la prevista utilizzazione e disponibilità di nutrienti;
(f) «registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro utilizzo effettivo e del loro assorbimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2018:209:oj#art-2