Art. 1

In vigore dal 8 feb 2018
1.   Gli Stati membri utilizzano la scheda di cui all'allegato I della presente decisione per fornire la descrizione dei casi di frodi e irregolarità constatati a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR, ai sensi dell', paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014. Tale scheda è utilizzata anche per fornire i particolari sulla situazione dei casi di frodi e irregolarità già segnalati alla Commissione, riguardo ai quali non sia già stato comunicato il recupero, l'annullamento o il non avvenuto recupero, ai sensi dell', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014. 2.   Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica, utilizzando l'applicazione informatica OWNRES.
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