Art. 2
In vigore dal 8 feb 2018
Gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'allegato V della presente decisione per effettuare la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni attraverso il sistema elettronico di gestione e informazione basato sul web messo a disposizione dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2018:194:oj#art-2