Art. 2
In vigore dal 23 gen 2018
1. Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, allo scambio degli strumenti di ratifica o approvazione di cui all'articolo 21 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo. (4)
2. Lo strumento di approvazione dell'Unione è notificato soltanto quando la Confederazione svizzera ha messo in vigore la normativa necessaria che estendo il proprio ETS al trasporto aereo e l'allegato I, parte B dell'accordo è modificato di conseguenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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