Art. 1

In vigore dal 22 gen 2018
1.   Al fine di promuovere la pace e la sicurezza e conformemente alla strategia europea in materia di sicurezza, l'Unione persegue gli obiettivi seguenti: a) promuovere l'efficacia dei controlli delle esportazioni di armi da parte di paesi terzi, conformemente ai principi fissati nella posizione comune 2008/944/PESC e nell'ATT, e ricercare, ove opportuno, complementarità e sinergie con i progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso; b) sostenere gli sforzi compiuti dai paesi terzi a livello nazionale e regionale per rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali e per attenuare il rischio di diversione delle armi verso utilizzatori non autorizzati. 2.   L'Unione persegue gli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante le seguenti attività di progetto: a) promuovere ulteriormente tra i paesi terzi i criteri e i principi di cui alla posizione comune 2008/944/PESC e all'ATT basandosi sui risultati raggiunti mediante l'attuazione della decisione (PESC) 2015/2309, delle decisioni 2012/711/PESC e 2009/1012/PESC e dell'azione comune 2008/230/PESC; b) assistere i paesi terzi nella redazione, nell'aggiornamento e nell'attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative che mirano a porre in essere un efficace sistema di controllo delle esportazioni di armi convenzionali; c) assistere i paesi beneficiari nella formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione per assicurare un'attuazione e un'esecuzione adeguate dei controlli delle esportazioni di armi; d) assistere i paesi beneficiari nelle attività di sensibilizzazione rivolte alla loro industria nazionale della difesa per garantire il rispetto dei regolamenti in materia di controllo delle esportazioni; e) promuovere la trasparenza e la responsabilità nel commercio internazionale di armi, anche mediante il sostegno a misure nazionali e regionali che incentivino la trasparenza e l'adeguata supervisione delle esportazioni di armi convenzionali; f) incoraggiare i paesi beneficiari che non hanno compiuto passi in direzione dell'adesione all'ATT a partecipare a tale trattato e incoraggiare i firmatari dell'ATT a ratificarlo; g) promuovere l'ulteriore esame del rischio di diversione delle armi e della relativa attenuazione, dal punto di vista sia dell'importazione sia dell'esportazione. In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.
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Art. 1 Decisione (UE) 2018/101 — Testo vigente | Portale Normativo