Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/715

In vigore dal 18 gen 2018
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è così modificata: 1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni di cui ai punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 e 16.6 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.»; 2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Introduzione e circolazione nell'Unione di frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo 1.   In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettera e), della direttiva 2000/29/CE, i frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay, destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo, sono introdotti e circolano nell'Unione unicamente in conformità agli articoli da 9 a 17 della presente decisione. 2.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni di cui ai punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 e 16.6 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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