Art. 1

In vigore dal 16 gen 2018
La decisione 2009/11/CE è modificata come segue: (1) L' è sostituito dal seguente: « Per la classificazione delle carcasse di suino ai sensi dell'allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), in Spagna è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi: a) l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er (FOM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato; b) l'apparecchio denominato «Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato; c) l'apparecchio denominato «Ultrafom 300» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell'allegato; d) l'apparecchio denominato «Automatic vision system (VCS2000)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell'allegato; e) l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell'allegato; f) l'apparecchio denominato «AutoFOM III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell'allegato; g) il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell'allegato; h) l'apparecchio denominato «CSB Image-Meater» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 8 dell'allegato; Il metodo manuale ZP con calibro di cui alla lettera g) del primo comma può essere autorizzato unicamente per i macelli: a) in cui il numero di macellazioni non supera 500 suini la settimana in media annua; nonché b) aventi una linea di macellazione con una capacità non superiore a 40 capi l'ora. (*1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).» " (2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni

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