Art. 1

In vigore dal 15 gen 2018
La decisione di esecuzione 2014/762/UE è così modificata: 1) all' è aggiunto il seguente punto 6: «6)   “corpo medico europeo”: la parte dell'EERC disponibile per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale in caso di emergenze sanitarie gravi.»; 2) all'articolo 16, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Se viene riproposto di registrare nell'EERC il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto, la certificazione va rivalutata al più tardi entro cinque anni.»; 3) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione; 4) l'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione; 5) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.
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