Art. 1
In vigore dal 15 gen 2018
La decisione di esecuzione 2014/762/UE è così modificata:
1)
all' è aggiunto il seguente punto 6:
«6) “corpo medico europeo”: la parte dell'EERC disponibile per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale in caso di emergenze sanitarie gravi.»;
2)
all'articolo 16, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Se viene riproposto di registrare nell'EERC il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto, la certificazione va rivalutata al più tardi entro cinque anni.»;
3)
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
4)
l'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione;
5)
l'allegato V è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2018:142:oj#art-1