Art. 3
In vigore dal 11 gen 2018
1. Le domande di assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «televisori» presentate prima della data d'adozione della presente decisione sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla versione della decisione 2009/300/CE in vigore il giorno immediatamente precedente la data di adozione della presente decisione (la «vecchia versione della decisione 2009/300/CE»).
2. Le domande di assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «televisori» presentate nel mese successivo alla data di adozione della presente decisione possono essere basate sui criteri stabiliti dalla vecchia versione della decisione 2009/300/CE o sui criteri stabiliti dalla versione della medesima decisione modificata dalla presente decisione.
3. I marchi Ecolabel UE assegnati in base ai criteri stabiliti nella vecchia versione della decisione 2009/300/CE possono essere utilizzati per sei mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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