Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 21 dic 2017
Autorizzazione Ai fini previsti dall', paragrafo 2, e dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati, alle condizioni stabilite nella presente decisione, i seguenti prodotti: a) alimenti e ingredienti alimentari che contengono, sono costituiti od ottenuti a partire da soia FG72 × A5547-127; b) mangimi che contengono, sono costituiti od ottenuti a partire da soia FG72 × A5547-127, ad eccezione del foraggio; c) soia FG72 × A5547-127 in prodotti che contengono o sono costituiti da tale soia per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
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Autorizzazione (Art. 2 Decisione (UE) 2017/2451) — Testo vigente | Portale Normativo