Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 21 dic 2017
Autorizzazione
Ai fini previsti dall', paragrafo 2, e dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati, alle condizioni stabilite nella presente decisione, i seguenti prodotti:
a)
alimenti e ingredienti alimentari che contengono, sono costituiti od ottenuti a partire da soia FG72 × A5547-127;
b)
mangimi che contengono, sono costituiti od ottenuti a partire da soia FG72 × A5547-127, ad eccezione del foraggio;
c)
soia FG72 × A5547-127 in prodotti che contengono o sono costituiti da tale soia per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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