Art. 1

In vigore dal 21 dic 2017
All'articolo 6 della decisione 2010/231/PESC, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano al versamento di fondi, altri mezzi finanziari o risorse economiche necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia da parte dell'ONU, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell'ambito dell'Assemblea generale dell'ONU che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al piano di risposta umanitaria dell'ONU per la Somalia.».
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