Art. 1

In vigore dal 18 dic 2017
1.   La Croazia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980. 2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, non oltre il 19 dicembre 2018, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980, da formulare come segue: «Il/La/I [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara/dichiarano di accettare l'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2017/2463 del Consiglio.» 3.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980 e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal deposito.
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