Art. 1
In vigore dal 18 dic 2017
1. Il Lussemburgo e la Romania sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Georgia e del Sud Africa alla convenzione dell'Aia del 1980.
2. Il Lussemburgo e la Romania, non oltre il 19 dicembre 2018, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Georgia e del Sud Africa alla convenzione dell'Aia del 1980, da formulare come segue:
«Il/La [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione della Georgia e del Sud Africa alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2017/2462 del Consiglio.».
3. Il Lussemburgo e la Romania informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione della Georgia e del Sud Africa alla convenzione dell'Aia del 1980 e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal deposito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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