Art. 5

Disposizioni transitorie - cumulo

In vigore dal 18 dic 2017
Disposizioni transitorie - cumulo In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Færøer, l'Unione, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova e la Georgia, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.
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