Art. 1

In vigore dal 18 dic 2017
1.   La Svezia è autorizzata ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati nei comuni elencati nell'allegato. Tale riduzione rispetto all'aliquota di accisa normale nazionale sull'elettricità non eccede quanto necessario a compensare le spese supplementari di riscaldamento sostenute a causa della situazione geografica del nord della Svezia rispetto al resto del paese e non supera 96 SEK per MWh. 2.   Le aliquote ridotte devono rispettare i requisiti previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all'articolo 10.
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