Art. 1
In vigore dal 18 dic 2017
1. La Svezia è autorizzata ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati nei comuni elencati nell'allegato.
Tale riduzione rispetto all'aliquota di accisa normale nazionale sull'elettricità non eccede quanto necessario a compensare le spese supplementari di riscaldamento sostenute a causa della situazione geografica del nord della Svezia rispetto al resto del paese e non supera 96 SEK per MWh.
2. Le aliquote ridotte devono rispettare i requisiti previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all'articolo 10.
Storico versioni
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