Art. 8

In vigore dal 18 dic 2017
Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie all'assolvimento dei rispettivi obblighi in forza della presente decisione e le notificano al consiglio di stabilizzazione e associazione.
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Art. 8 Decisione (UE) 2018/13 — Testo vigente | Portale Normativo