Art. 2
In vigore dal 15 dic 2017
1. La denominazione dell'acido N-acetil-D-neuramminico autorizzato dalla presente decisione sull'etichetta dei prodotti alimentari è «acido N-acetil-D-neuramminico».
2. Gli integratori alimentari contenenti acido N-acetil-D-neuramminico sono etichettati in conformità delle prescrizioni relative alla presentazione applicate a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011, con l'indicazione che l'integratore alimentare non deve essere somministrato a lattanti, bambini nella prima infanzia e bambini di età inferiore a 10 anni qualora essi consumino latte materno o altri alimenti addizionati di acido N-acetil-D-neuramminico durante lo stesso periodo di ventiquattro ore.
Storico versioni
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