Art. 1
In vigore dal 14 dic 2017
Fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/46/CE, l'olio ottenuto dal Calanus finmarchicus quale specificato nell'allegato I della presente decisione può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare da impiegare negli integratori alimentari ai livelli massimi di cui all'allegato II della presente decisione.
Storico versioni
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