Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/789

In vigore dal 14 dic 2017
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata: 1) l' è sostituito dal seguente: « Ispezioni dell'organismo specificato nei territori degli Stati membri e individuazione 1.   Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nel loro territorio sulle piante specificate. Tali ispezioni sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. Esse consistono in esami visivi e, qualora vi siano sospetti di infezione dall'organismo specificato, nel prelievo di campioni e nell'esecuzione di analisi. Tali ispezioni si basano su validi principi tecnici e scientifici e si effettuano nei periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato mediante ispezioni visive, campionamento e analisi. Tali ispezioni tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate e di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato. Esse tengono anche conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione (*1). 2.   L'eventuale presenza dell'organismo specificato in zone diverse dalle zone delimitate è verificata mediante un'analisi molecolare e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma. L'eventuale presenza dell'organismo specificato nelle zone delimitate è verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa è individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie. 3.   La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati di cui al paragrafo 2 e ne rende pubblico l'accesso. Le analisi elencate in tale banca dati sono divise in due categorie a seconda della loro adeguatezza per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie nelle zone delimitate e nelle zone diverse da quelle delimitate. (*1)   “Guidelines for the survey of Xylella fastidiosa (Wells et al.) in the Union territory” [(Orientamenti per l'ispezione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) nel territorio dell'Unione)] http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_biosec_legis_guidelines_xylella-survey.pdf»;" 2) all'articolo 3 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri, su richiesta, comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e ne informano tutti gli operatori professionali pertinenti attraverso la pubblicazione su Internet.»; 3) l'articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se viene individuata la presenza dell'organismo specificato, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una zona delimitata in conformità del paragrafo 2 (di seguito “zona delimitata”). In deroga al primo comma, se la presenza di una o più particolari sottospecie dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato può delimitare una zona in relazione solo a quella sottospecie. Se viene individuata la presenza di più di una sottospecie dell'organismo specificato, lo Stato membro interessato delimita tale zona in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie. Se l'individuazione della presenza di una sottospecie è in corso, lo Stato membro interessato delimita tale zona in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie. L'individuazione della presenza delle sottospecie si basa sui risultati delle analisi di cui all', paragrafo 2.»; b) al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente: «La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 5 km e circonda la zona infetta. La zona cuscinetto può essere ridotta ad una larghezza non inferiore a 1 km se sussiste un elevato livello di confidenza sul fatto che la presenza iniziale dell'organismo specificato non si sia diffusa e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) tutte le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, sono state immediatamente rimosse in un raggio di 100 m dalla pianta risultata infetta; b) nessun'altra pianta è risultata infetta dall'organismo specificato nella zona infetta da quando sono state adottate le misure di eradicazione, in base ad analisi ufficiali effettuate almeno una volta all'anno tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione. Tali analisi si basano su uno schema di campionamento che è in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari o superiore all'1 % e che è diretto a piante sintomatiche, nonché a piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche; c) è stata condotta un'ispezione di delimitazione in una zona larga almeno 5 km che circonda la zona infetta, che ha concluso che l'organismo specificato non risulta presente in tale zona. Tale ispezione si basa su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km all'interno del resto della zona cuscinetto. In ciascuno di tali quadrati lo Stato membro interessato effettua ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche; d) da quando sono state adottate le misure di eradicazione, nella zona infetta non sono stati rilevati vettori che trasportano l'organismo specificato, in base alle analisi effettuate due volte durante la stagione di volo del vettore e in conformità delle norme internazionali. Tali analisi permettono di concludere che la naturale diffusione dell'organismo specificato è esclusa. Quando riduce la larghezza della zona cuscinetto, lo Stato membro interessato comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri la giustificazione di tale riduzione. Nel caso di una zona infetta ai fini delle misure di contenimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km.»; c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Gli Stati membri tengono e aggiornano un elenco delle zone delimitate definite nei rispettivi territori e pubblicano tale elenco e ogni suo aggiornamento. Essi notificano tale elenco e ogni suo aggiornamento alla Commissione conformemente alla decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione (*2). Sulla base di tali notifiche la Commissione aggiorna e pubblica il suo elenco delle zone delimitate. 5.   Se, in base alle ispezioni di cui all' e al monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 7, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona. In tali casi lo Stato membro interessato trasmette una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri. In deroga al primo comma, qualora lo Stato membro interessato abbia ridotto la zona cuscinetto a una larghezza non inferiore a 1 km a norma del paragrafo 2, quarto comma, tale Stato membro può revocare tale zona delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) a seguito delle misure adottate a norma del paragrafo 2, quarto comma, si conclude con un elevato livello di confidenza che la presenza iniziale dell'organismo specificato era un caso isolato e che non vi è stata alcuna ulteriore diffusione nella rispettiva zona delimitata; b) il più vicino possibile al momento della revoca, nella zona delimitata sono state effettuate analisi ufficiali tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione e utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari all'1 %, in conformità delle norme internazionali e diretto a piante sintomatiche, nonché a piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche. Se una zona delimitata è revocata a norma del secondo comma, le piante specificate situate nella zona delimitata definita precedentemente sono soggette a ispezioni intensive nei due anni successivi. Tali ispezioni sono condotte utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari o superiore all'1 %, in conformità delle norme internazionali e in base a principi tecnici e scientifici relativi alla potenziale diffusione dell'organismo specificato nelle immediate vicinanze, e diretto a piante sintomatiche, nonché a piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche. Quando revoca la zona delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale, lo Stato membro interessato comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri la giustificazione di tale revoca. (*2)  Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59).»;" d) al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui è stato rilevato o che l'organismo specificato sia stato rilevato in un sito protetto fisicamente dai vettori di tale organismo;»; 4) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare l'impianto di piante ospiti all'interno delle zone infette elencate nell'allegato II in cui sono applicate misure di contenimento a norma dell'articolo 7, fuorché nella zona di 20 km di cui all'articolo 7, paragrafo 7, lettera c). Quando concede le autorizzazioni, lo Stato membro interessato privilegia le piante ospiti appartenenti a varietà che si sono rivelate resistenti o tolleranti all'organismo specificato.»; 5) l'articolo 6 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri possono decidere che non è necessario rimuovere singole piante ospiti ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le piante ospiti in questione sono state sottoposte a campionamento e analisi conformemente all', paragrafo 2, ed è stato confermato che non sono infette dall'organismo specificato; b) le singole piante ospiti o la zona interessata sono state isolate fisicamente dai vettori in modo adeguato affinché tali piante non contribuiscano all'ulteriore diffusione dell'organismo specificato; c) sono state applicate pratiche agricole appropriate per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori. Prima di concedere una deroga lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il risultato delle analisi e del campionamento di cui alla lettera a), la descrizione e la giustificazione delle misure di cui alle lettere b) e c) che intende adottare e l'ubicazione delle singole piante. La Commissione pubblica l'elenco e l'ubicazione delle piante ospiti per le quali è concessa tale deroga. Ciascuna di tali piante è oggetto di un'ispezione ufficiale durante la stagione di volo del vettore al fine di rilevare l'eventuale presenza di sintomi dell'organismo specificato e verificare l'adeguatezza dell'isolamento fisico. Se si osservano sintomi, la pianta è soggetta a campionamento e analisi per rilevare la presenza dell'organismo specificato.»; b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione. Esso effettua ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche, conformemente alle rispettive disposizioni dell', paragrafi 1 e 2. Nelle zone cuscinetto, le superfici oggetto dell'ispezione si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km all'interno del resto della zona cuscinetto. In ciascuno di tali quadrati lo Stato membro interessato effettua ispezioni visive delle piante specificate e un campionamento ed un'analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.»; 6) l'articolo 7 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   In deroga all'articolo 6, solo nelle zone infette elencate nell'allegato II l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato può decidere di applicare misure di contenimento, come indicato nei paragrafi da 2 a 7 (di seguito: “zona di contenimento”). 2.   Lo Stato membro interessato rimuove tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato in base alle ispezioni ufficiali di cui al paragrafo 7. Tale rimozione ha luogo immediatamente dopo l'individuazione ufficiale della presenza dell'organismo specificato. Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione.»; b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni ufficiali annuali che tengono conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione, almeno nelle seguenti ubicazioni: a) in prossimità dei siti di cui all'articolo 9, paragrafo 2; b) in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico; c) in un'area situata all'interno di una zona infetta elencata nell'allegato II e a una distanza di almeno 20 km dal confine tra tale zona e il resto del territorio dell'Unione. Tali ispezioni si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m x 100 m. In ciascuno di tali quadrati lo Stato membro interessato effettua ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche, conformemente alle rispettive disposizioni dell', paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro interessato comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi individuazione ufficiale della presenza dell'organismo specificato nelle ubicazioni di cui alla lettera c). La lettera c) del primo comma non si applica nel caso delle isole che sono zone di contenimento nella loro totalità e si trovano a più di 10 km di distanza dal più vicino territorio terrestre dell'Unione.»; 7) l'articolo 9 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Il presente articolo si applica esclusivamente allo spostamento delle piante specificate diverse da: a) piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro; o b) piante che appartengono a varietà di piante specificate elencate nell'allegato III.»; b) al paragrafo 2, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti: «d) è circondato da una zona larga 100 metri che è stata soggetta a ispezioni ufficiali due volte all'anno e in cui tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato o che presentavano sintomi sono state immediatamente rimosse e tale rimozione è stata preceduta dall'applicazione di adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato; e) è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari effettuati in periodi dell'anno opportuni per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante; f) è sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera d), ad almeno due ispezioni ufficiali, che tengono conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione;»; c) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «7.   Le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata sono oggetto di spostamenti verso e all'interno del territorio dell'Unione solo se sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (*3). 8.   Le piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle zone delimitate sono spostate all'interno dell'Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e, qualora siano presenti sintomi dell'organismo specificato, a campionamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione, nonché ad analisi, in conformità delle norme internazionali, per il rilevamento dell'eventuale presenza dell'organismo specificato; b) sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE. Tuttavia, le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono spostate all'interno dell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale, a campionamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione, nonché ad analisi conformemente alle norme internazionali per il rilevamento dell'eventuale presenza dell'organismo specificato, che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato, utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %. In deroga all', paragrafo 2, primo comma, l'eventuale presenza dell'organismo specificato è verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie. Il campionamento è diretto a piante sintomatiche, nonché a piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche. Fatto salvo l'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento delle piante ospiti di cui al presente paragrafo verso qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio. (*3)  Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).»;" d) è aggiunto il seguente paragrafo 9: «9.   Fatto salvo il paragrafo 8, le piante madri di pre-base quali definite all', paragrafo 3, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione (*4) o i materiali di pre-base quali definiti all', paragrafo 5, della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (*5) appartenenti alle specie Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus × P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica × P. salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch, e P. salicina Lindley, che sono stati coltivati al di fuori delle zone delimitate e che hanno trascorso almeno parte del loro ciclo vitale al di fuori di strutture a prova di insetto, sono spostati all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE e se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione (*6); b) il più rapidamente possibile prima dello spostamento, sono stati sottoposti a ispezione visiva, campionamento e analisi molecolare per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, effettuati conformemente alle norme internazionali. Fatto salvo l'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di cui al presente paragrafo verso qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio. (*4)  Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22)." (*5)  Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8)." (*6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che autorizza temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 143).»;" 8) l'articolo 10 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alla fornitura di piante destinate all'impianto di Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb che non sono mai state coltivate all'interno di una zona delimitata.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli operatori professionali conservano le informazioni registrate di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis per tre anni dalla data in cui il rispettivo lotto è stato fornito o è stato da essi ricevuto.»; 9) all'articolo 16 è aggiunto il seguente secondo comma: «Le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono introdotte nell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e se sono state sottoposte a campionamento e analisi, effettuati in periodi opportuni per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato e in conformità delle norme internazionali, che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 % e diretto a piante sintomatiche e a piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.»; 10) all'articolo 17, paragrafo 4, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: «c) essere circondato da una zona larga 100 metri che è stata sottoposta a ispezioni ufficiali due volte all'anno e in cui tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato o che hanno presentato sintomi sono state immediatamente rimosse, e tale rimozione è stata preceduta dall'applicazione di adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato; d) in periodi dell'anno opportuni, essere soggetto ad adeguati trattamenti fitosanitari effettuati per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante; e) essere sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera c), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate durante la stagione di volo del vettore;»; 11) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione; 12) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione; 13) è aggiunto l'allegato III, il cui testo figura nell'allegato III della presente decisione.
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