Art. 1

Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica

In vigore dal 13 dic 2017
Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell'Unione europea nel 2018 a partire da fonti esterne sono le seguenti: Sostanze controllate Quantità [in kg ODP (potenziale di riduzione dell'ozono)] Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati) 2 616 350,00 Gruppo III (halon) 18 566 550,00 Gruppo IV (tetracloruro di carbonio) 22 330 561,00 Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano) 1 700 000,00 Gruppo VI (bromuro di metile) 480 720,00 Gruppo VII (idrobromofluorocarburi) 4 630,35 Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi) 5 635 808,00 Gruppo IX (bromoclorometano) 324 024,00
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