Art. 1
In vigore dal 13 dic 2017
Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America applicabile alle borse valori nazionali e ai sistemi di negoziazione alternativi registrati presso la Securities and Exchange Commission di cui all'allegato della presente decisione è considerato equivalente ai requisiti per i mercati regolamentati di cui alla direttiva 2014/65/UE derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014, dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE e soggetto a una vigilanza e a un'applicazione efficaci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2017:2320:oj#art-1