Art. 1

In vigore dal 13 dic 2017
Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia applicabile ai mercati finanziari ivi autorizzati e di cui all'allegato della presente decisione è considerato equivalente ai requisiti derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 600/2014, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE e soggetto a una vigilanza e a un'applicazione efficaci.
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Art. 1 Decisione (UE) 2017/2318 — Testo vigente | Portale Normativo