Art. 1

Istituzione della cooperazione strutturata permanente

In vigore dal 11 dic 2017
Istituzione della cooperazione strutturata permanente È istituita la cooperazione strutturata permanente (PESCO) nell'ambito dell'Unione tra gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari ai sensi dell' del protocollo n. 10 e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia, ai sensi dell' del detto protocollo, ai fini delle missioni più impegnative e al fine di contribuire al raggiungimento del livello di ambizione dell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2017:2315:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Istituzione della cooperazione strutturata permanente (Art. 1 Decisione (UE) 2017/2315) — Testo vigente | Portale Normativo