Art. 1
Istituzione della cooperazione strutturata permanente
In vigore dal 11 dic 2017
Istituzione della cooperazione strutturata permanente
È istituita la cooperazione strutturata permanente (PESCO) nell'ambito dell'Unione tra gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari ai sensi dell' del protocollo n. 10 e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia, ai sensi dell' del detto protocollo, ai fini delle missioni più impegnative e al fine di contribuire al raggiungimento del livello di ambizione dell'Unione.
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