Art. 1
In vigore dal 11 dic 2017
All'articolo 9 della decisione 2010/788/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2018. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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