Art. 5

In vigore dal 7 dic 2017
Fatto salvo l' della presente decisione, la Commissione può adottare ogni provvedimento opportuno a norma degli articoli III, IV, V, VII e VIII del memorandum di cooperazione NAT - I-9406 A.
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Art. 5 Decisione (UE) 2018/538 — Testo vigente | Portale Normativo