Art. 3

Complementarità e cooperazione con altri organismi

In vigore dal 7 dic 2017
Complementarità e cooperazione con altri organismi 1.   Ai fini dell'attuazione del quadro pluriennale, l'Agenzia assicura la cooperazione e il coordinamento appropriati con i pertinenti organismi, istituzioni, uffici e agenzie dell'Unione, con gli Stati membri, con le organizzazioni internazionali e la società civile, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007. 2.   L'Agenzia si occupa di questioni inerenti alla discriminazione fondata sul genere esclusivamente se e nella misura in cui ciò rientri tra le questioni generali di discriminazione di cui all', lettera b), tenendo conto che spetta all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) raccogliere dati sull'uguaglianza di genere e sulle discriminazioni fondate sul genere. L'Agenzia e l'EIGE cooperano secondo quanto stabilito dall'accordo di cooperazione del 22 novembre 2010. 3.   L'Agenzia coopera con altri organismi, uffici e agenzie dell'Unione, quale: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), secondo quanto stabilito dall'accordo di cooperazione dell'8 ottobre 2009; l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (Frontex), secondo quanto stabilito dall'accordo di cooperazione del 26 maggio 2010; l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), secondo quanto stabilito dall'accordo operativo dell'11 giugno 2013; Eurojust, secondo quanto stabilito dal memorandum d'intesa del 3 novembre 2014; e l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (EU LISA), secondo quanto stabilito dall'accordo operativo del 6 luglio 2016. Essa coopera inoltre, secondo quanto stabilito dai rispettivi accordi di cooperazione futuri, con l'Ufficio europeo di polizia (Europol), l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e la rete europea sulle migrazioni. La cooperazione con questi organismi si limita alle attività rientranti nell'ambito di applicazione dei settori tematici di cui all'. 4.   Nel settore della società dell'informazione e, in particolare, per quanto riguarda il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, l'Agenzia svolge i propri compiti in collaborazione con e in un modo che integra il lavoro del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del Comitato europeo per la protezione dei dati, dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e del Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC). 5.   L'agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007 e all'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d'Europa (17), di cui allo stesso articolo.
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Complementarità e cooperazione con altri organismi (Art. 3 Decisione (UE) 2017/2269) — Testo vigente | Portale Normativo