Art. 2

In vigore dal 6 dic 2017
Le eventuali modifiche dei requisiti del sistema Eco-Lighthouse che incidano sul presente riconoscimento sono notificate alla Commissione almeno una volta all'anno. In caso di modifica di tali requisiti o dei requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009, la Commissione può decidere di ritirare o modificare la presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2017:2286:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2017/2286 — Testo vigente | Portale Normativo