Art. 1

In vigore dal 4 dic 2017
1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE è basata sul progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione. 2.   I rappresentanti dell'Unione nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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