Art. 1
In vigore dal 30 nov 2017
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato ministeriale misto UE-Canada è basata sul testo del regolamento interno del comitato ministeriale misto accluso alla presente decisione.
2. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto di cooperazione UE-Canada è basata sul testo del regolamento interno del comitato misto di cooperazione e dei sottocomitati acclusi alla presente decisione.
Storico versioni
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