Art. 1
In vigore dal 30 nov 2017
Nella decisione di esecuzione 2014/844/UE, Euratom è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, Malta è autorizzata a utilizzare valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 9), della direttiva 2006/112/CE (nuovi fabbricati e terreni edificabili).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2017:2224:oj#art-1