Art. 1

In vigore dal 30 nov 2017
All' della decisione 90/177/Euratom, CEE, i punti 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti: «5) fino al 31 dicembre 2020, cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili utilizzati da istituzioni dello Stato, nonché degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio [allegato X, parte B, punto 11), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1)]; 6) fino al 31 dicembre 2020, cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra [allegato X, parte B, punto 12), della direttiva 2006/112/CE].
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2017:2223:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2017/2223 — Testo vigente | Portale Normativo