Art. 1
In vigore dal 30 nov 2017
Nella decisione 90/178/Euratom, CEE è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
In deroga all', punto 3), della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, il Lussemburgo è autorizzato a utilizzare lo 0,05 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2017:2222:oj#art-1