Art. 1
In vigore dal 30 nov 2017
L' della decisione 2014/512/CE è così modificato:
1)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5 bis I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 per cento per i test e il volo del modulo di discesa ExoMars e il volo del modulo di trasporto ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020, alle seguenti condizioni:
a)
il quantitativo di idrazina destinato ai test e al volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020, calcolato in funzione del fabbisogno di ciascuna fase di tale missione, non deve superare un totale di 5 000 kg per l'intera durata della missione;
b)
il quantitativo di idrazina destinato al volo del modulo di trasporto ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020 non deve superare un totale di 300 kg.».
2)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi e alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, in relazione alle operazioni di cui ai paragrafi 5 e 5 bis.»
3)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le operazioni di cui ai paragrafi 5, 5 bis e 6 sono soggette alla previa autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri informano debitamente il Consiglio in tutti i casi in cui concedono un'autorizzazione. Le informazioni includono i dettagli delle quantità trasferite e dell'uso finale.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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