Art. 5
In vigore dal 20 nov 2017
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
b)
la descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l'aiuto.
2. La Grecia informa la Commissione sullo stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
Storico versioni
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