Art. 1

In vigore dal 20 nov 2017
L'allegato E, parte 2 (Certificato sanitario per gli scambi di api e bombi), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio è così modificato: 1) alla casella I.25. è aggiunta una casella di spunta con la seguente dicitura: «Produzione (impollinazione)»; 2) alla casella I.31 è aggiunta una colonna intitolata «Natura della merce» comprendente, ciascuna in una riga separata, le seguenti voci selezionabili: «api regine, sciami artificiali, colonie nucleo, colonie»; 3) al punto II.1., lettera b), dopo la parola «infestazioni» è aggiunto: «o b) la partita è costituita soltanto da gabbiette di api regine contenenti ciascuna una sola regina con un massimo di 20 operaie accompagnatrici provenienti da una zona di almeno 100 km di raggio non soggetta a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata dell'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) e da una struttura che soddisfa tutti i requisiti seguenti: — è situata ad almeno 30 km di distanza dai confini di una zona di protezione di almeno 20 km di raggio intorno a un sito in cui è confermata la presenza del piccolo coleottero dell'alveare, e — è situata al di fuori di una zona soggetta a misure di protezione stabilite dall'Unione a causa della presenza del piccolo coleottero dell'alveare, e — è situata in una zona in cui l'autorità competente provvede a una sorveglianza annuale continua per il rilevamento del piccolo coleottero dell'alveare mirante a garantire un livello di affidabilità pari almeno al 95 % nel rilevare detto insetto se almeno il 2 % degli apiari sono infestati, e — è ispezionata mensilmente dall'autorità competente, con esito negativo, per fornire un livello di affidabilità pari almeno al 95 % nel rilevare il piccolo coleottero dell'alveare se almeno il 2 % degli alveari sono infestati, e — ogni gabbia o l'intera partita è coperta da una rete a maglia fine di diametro massimo di 2 mm immediatamente dopo l'esame visivo per la certificazione sanitaria; o b) i bombi provengono da una struttura isolata dal punto di vista ambientale, riconosciuta e controllata dall'autorità competente, che è indenne dal piccolo coleottero dell'alveare.»
Storico versioni

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