Art. 3
In vigore dal 20 nov 2017
I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di prima quota per il 2018 sono riportati nella tabella che figura in allegato alla presente decisione.
I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della riduzione dei contributi per un importo di 200 000 000 EUR dai fondi disimpegnati nell'ambito dell'8o e del 9o FES, previa comunicazione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri.
Storico versioni
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