Art. 3
In vigore dal 17 nov 2017
La Commissione può decidere, tra l'altro, di abrogare la presente decisione per uno dei motivi sottoelencati:
a)
se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
b)
se nell'ambito del regime non sono inviate alla Commissione le relazioni annuali a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE;
c)
se il sistema non rispetta le norme di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporta migliorie ad altri elementi del sistema considerati determinanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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