Art. 1
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In vigore dal 16 nov 2017
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La decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) è modificata come segue:
1)
all'articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. In circostanze estremamente rare ove il Consiglio direttivo concluda che il rispetto di un obbligo della presente decisione non condurrebbe a una presentazione corretta del bilancio, la BCE si discosta da quell'obbligo ed espone le motivazioni nella nota integrativa.»;
2)
l'allegato I è sostituito dall'allegato alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2017:2239:oj#art-1