Art. 1

In vigore dal 8 nov 2017
I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di terza quota per il 2017 sono riportati nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione. I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della riduzione dei contributi per un importo di 200 000 000 EUR dai fondi disimpegnati nell'ambito dell'8o e del 9o FES, previa comunicazione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri.
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Art. 1 Decisione (UE) 2017/2007 — Testo vigente | Portale Normativo