Art. 1
In vigore dal 6 nov 2017
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardo all'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia è basata sul progetto di raccomandazione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
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