Art. 2
In vigore dal 6 nov 2017
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2017:2060:oj#art-2