Art. 1

In vigore dal 23 ott 2017
All' del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente paragrafo: «13. a) Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dall'11 aprile 2017, alle attività dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2017: — Linea di bilancio 02 04 77 03: “Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa”. b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo. c) Le spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati EFTA per la loro partecipazione alle attività di cui alla lettera a), la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, sono considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione alle stesse condizioni applicabili alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell'UE e ai sensi della pertinente convenzione o decisione di sovvenzione, a condizione che la decisione del comitato misto SEE n. …/2017 del … [presente decisione] sia entrata in vigore prima del termine dell'azione preparatoria. d) L'Islanda e il Liechtenstein non partecipano a detta azione preparatoria e non contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a).».
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