Art. 1

In vigore dal 23 ott 2017
All'articolo 8 della decisione 2010/638/PESC il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2018. Essa è costantemente riesaminata. Ove opportuno, essa è prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
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Art. 1 Decisione (UE) 2017/1934 — Testo vigente | Portale Normativo