Art. 6
In vigore dal 16 ott 2017
1. La Danimarca è tenuta a recuperare presso i beneficiari l'aiuto di cui all'.
2. Le somme da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo.
3. Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
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