Art. 6

In vigore dal 16 ott 2017
1.   La Danimarca è tenuta a recuperare presso i beneficiari l'aiuto di cui all'. 2.   Le somme da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo. 3.   Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
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Art. 6 Decisione (UE) 2018/884 — Testo vigente | Portale Normativo