Art. 11

Sicurezza

In vigore dal 16 ott 2017
Sicurezza 1.   Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce che l'EUAM Iraq attui correttamente ed efficacemente tali misure in conformità dell'. 2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUAM Iraq e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'EUAM Iraq, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del TUE e relativi documenti giustificativi. 3.   Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE. 4.   Il personale dell'EUAM Iraq è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le proprie funzioni, conformemente all'OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione. 5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (1).
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Sicurezza (Art. 11 Decisione (UE) 2017/1869) — Testo vigente | Portale Normativo