Art. 1

In vigore dal 13 ott 2017
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione degli Stati Uniti d'America relative alle tecniche di attenuazione del rischio operativo, che si applicano alle operazioni regolamentate come «swap» dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), in conformità alla sezione 721(a)(21) della legge Dodd-Frank, che non sono compensate mediante controparte centrale, sono considerate equivalenti alle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, nei casi in cui almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita negli Stati Uniti e registrata presso la CFTC come «swap dealer» o «major swap participant».
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