Art. 2

In vigore dal 12 ott 2017
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dalla data che la Commissione fisserà quando la Bulgaria e la Romania le avranno notificato che il collaudo generale di cui all', paragrafo 1, è stato positivamente completato.
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Art. 2 Decisione (UE) 2017/1908 — Testo vigente | Portale Normativo